Il Consiglio di Stato lo ha ribadito: se il ricevitore paga oltre i tempi di diffida, ADM deve revocare la licenza

Il Consiglio di Stato lo ha ribadito per l'ennesima volta: l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli non gode ti potere discrezionale, non può quindi valutare autonomamente la gravità del ritardo nei pagamento o l'entità dell'importo non versato e quindi è tenuta a revocare la concessione per la raccolta del Lotto a una ricevitoria che non ha versato i proventi dovuti.
In effetti, nell'ultimo caso esaminato, le somme mancanti non erano altissime e la ricevitoria aveva versato il dovuto, ma soltanto dopo che erano trascorsi i 5 giorni di diffida intimato. Ma il giudice amministrativo non ha ritenuto di concedere eccezioni alla norma che indica testualmente: "Il mancato versamento nel termine di giorni cinque dal ricevimento della lettera Raccomandata A.R. con la quale viene intimato l’adempimento, comporta la revoca della concessione, anche a norma dell’art. 1454 c.c.”. Frase, aggiunge il Giudice, formulata in maniera perentoria, con il verbo all’indicativo, che quindi “non indica la sussistenza di un potere discrezionale, ma di un potere vincolato” da parte di ADM.





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