Nessuna pena ridotta per il ricevitore che non versa gli incassi del Lotto entro i termini, anche se li versa poco tempo dopo

La 7ª Sezione Penale della Corte di Cassazione ha sentenziato che non può essere applicata nessuna pena ridotta per il ricevitore del Lotto che non versa entro il termine previsto i proventi incassati dal gioco, seppure successivamente si adopera per versare il denaro quanto prima. È stato così respinto il ricorso di un ricevitore condannato per il reato di peculato che rifacendosi al secondo comma dell’art. 314 codice penale, rivendicava pene più lievi, avendo fatto solo un uso momentaneo e breve del bene sottratto, restituito quanto prima possibile. La Cassazione ha osservato che tale norma non può essere applicata al caso in questione “in conformità al consolidato orientamento di legittimità che esclude il denaro dalle condotte di cui all’art. 314 comma 2 c.p”.





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